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SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L'EDILIZIA

2020-09-14 12:05

Chiara Carifi

Architettura,

SUPERBONUS 110% - OPPORTUNITÀ PER L'EDILIZIA

Il cosiddetto Superbonus Casa al 110%, principalmente per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), è realtà

 

Con il termine Superbonus 110% ci si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’istallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”.

Il cosiddetto Superbonus Casa al 110%, principalmente per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), è realtà dal 19 maggio 2020, quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Legge n. 34/2020 (meglio noto come Decreto Rilancio 2020).

In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, a causa del Coronavirus, è davvero importante questo potenziamento dei Bonus Fiscali, per far ripartire la filiera delle costruzioni, tenendo sempre d’occhio la qualità edilizia.

Le prospettive per chi si appresta ad intervenire sulla propria casa sono davvero interessanti. Di seguito cercheremo di esplicare in modo semplice e chiaro, in cosa consiste il Superbonus, a chi è rivolto, in quali casi è possibile richiederlo ed in che misura.

 

RIEPILOGO NORMATIVO A OGGI

 

·          D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

·          Decreti attuativi MISE

-          Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020

-          Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020

·          Provvedimenti Agenzia delle Entrate

-          Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 con i primi chiarimenti riguardanti la Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio

-          Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’ 8 agosto 2020, con ulteriori chiarimenti circa “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”)

-          Nuova sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata al Superbonus 110%, comprensiva delle Linee Guida.

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CHI SONO I BENEFICIARI?

·         Condomìni.

Sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

 

La nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento.

 

Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

 

·         Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Si deduce che la detrazione si riferisce a unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.

Possono rientrare tra i beneficiari anche i familiari conviventi del possessore (o detentore) dell’immobile.

 

E’ importante sottolineare che i titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo possono accedere al Superbonus per gli interventi sulle parti comuni condominiali, partecipando alla ripartizione delle spese, a prescindere dalla tipologia del proprio immobile.

 

Per fare un esempio: un libero professionista che ha il proprio studio in un condominio può accedere al Superbonus per le spese comuni (la realizzazione del cappotto termico ad esempio) ma non per la ristrutturazione della propria unità immobiliare, se connessa all’attività d’impresa.

 

·         Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; Terzo settore: associazioni no profit / Onlus; Associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

 

QUALI SONO GLI EDIFICI AGEVOLATI?

 

Gli interventi agevolati con il Superbonus possono essere realizzati solo:

 

·         su parti comuni di edifici residenziali in «condominio» (sia trainanti, sia trainati);

·         su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

·         su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

·         su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

 

I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo 2 unità immobiliari.

 

Tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 

 

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSE?

 

Interventi trainanti e trainati

Per quanto riguarda gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus, il Decreto Rilancio ha previsto degli interventi cosiddetti trainanti, ovvero necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni requisiti minimi, e altri trainati, che accedono alla detrazione fiscale maggiorata solo se effettuati contestualmente a quelli trainanti.

Sicuramente il concetto di interventi trainanti e trainati non è affatto semplice da comprendere, per questo, basandoci rigorosamente sulle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate, cercheremo di spiegare meglio in cosa consistono sia gli interventi trainanti che quelli trainati. 

Il legislatore, infatti, ha cercato di ampliare la platea dei lavori di efficientamento energetico il più possibile, dal momento che, però, è necessario aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi energetiche, è necessario affrontare, almeno nella maggior parte dei casi, più di un intervento.

E’ in quest’ottica, quindi, che si è introdotta la definizione di interventi trainanti e trainati. Gli interventi più importanti dovrebbero fare da traino (ecco perché trainanti) a quelli di minore entità. Questo perché un intervento trainante da solo potrebbe non essere sufficiente a rientrare negli Ecobonus 110%. Ecco, quindi, che potrebbe essere necessario sostenere anche un altro tipo di intervento in concomitanza con quello trainante: un intervento che quindi è a tutti gli effetti “trainato” da quello principale.

Nel dettaglio, il Decreto Asseverazione riporta i seguenti interventi trainanti:

 

·         isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

·         intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, sulle parti comuni di edifici o su edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti. Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, la spesa massima ammissibile dei lavori è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

·         Misure antisismiche “Sismabonus” su tutti i tipi di abitazione (anche su seconde case) e sugli immobili produttivi ricadenti nelle zone sismiche 1, 2, 3 (Sismabonus singole unità, Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti)

 

Il Decreto Asseverazione riporta anche l'elenco degli interventi trainati per le parti comuni:

 

·         isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie;

·         sostituzione degli infissi delle parti comuni;

·         schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni

·         installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

 

Inoltre è da tener presente che, purché nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche, sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.